STATUTO
Statuto dell'associazione "Danzamania Pergine"
1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Danzamania Pergine", con sede in Pergine Valsugna Via F. Filzi n. 2. Il cambio di sede nel comune non costituisce modifica del presente statuto.
2) L"associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della promozione, dello sviluppo, della diffusione della danza in tutte le sue espressioni, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tal fine l'associazione potrà organizzare attività didattiche e propedeutiche promovendo l'attivazione di corsi specifici e di spettacoli. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
3) Organi dell'associazione sono: l'assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio direttivo.
4) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
5) Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l' eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'assemblea. L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in assemblea.
6) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
7) L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
8) L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio direttivo. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.
9) L'assemblea straordinaria degli associati è convocata dal Consiglio direttivo per modificare il presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza più uno degli associati presenti.
10) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari di consiglieri variabile da cinque a undici, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e ne indica il Presidente. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere, presidente e vicepresidente è gratuita. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.
11) Al presidente, eletto dall'assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vicepresidente eletto all'interno del Consiglio direttivo.
12) Il Consiglio direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario, al quale dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
13) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
a) dal patrimonio esistente alla data di adozione del presente statuto;
b) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
c) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.
d) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi;
f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
14) Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.
15) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , alle norme codice civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.
Pergine Valsugana 27 maggio 2005